Il contratto di locazione a canone concordato di tipo 3+2 è pensato per chi cerca una soluzione abitativa stabile. Questa formula prevede 3 anni di locazione, rinnovabili per altri 2, assicurando benefici fiscali sia al locatore che all’inquilino, ma non consente la sublocazione a fini turistici. Chi pensa di sfruttare questo contratto per affitti brevi rischia sanzioni e complicazioni legali, soprattutto se crede di poter inserire una clausola di sublocazione turistica.
Contratto 3+2: caratteristiche e finalità
Con una durata minima di tre anni, il contratto 3+2 punta a garantire stabilità abitativa e prevede che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale dell’inquilino. Il contratto 3+2 non è compatibile con le esigenze di chi vuole sublocare l’immobile per brevi periodi ai fini turistici. La legge esclude esplicitamente la possibilità di sublocare per finalità turistiche con questo tipo di contratto.
Differenze tra contratto a lungo termine e affitto breve
Ciò che differenzia il contratto 3+2 da un affitto breve non è solo la durata, ma soprattutto la finalità dell’occupazione dell’immobile. Mentre il primo è destinato a chi cerca stabilità abitativa, l’affitto breve risponde alla domanda di alloggi temporanei, flessibili e adatti a soggiorni occasionali.
Rischi legali per chi tenta la sublocazione turistica con un 3+2
Usare un contratto 3+2 per immobile da destinare a locazioni brevi o turistiche è vietato dalla legge. L’Agenzia delle Entrate potrebbe sanzionare chi utilizza impropriamente questa tipologia contrattuale. Inoltre, aggiungere una clausola per la sublocazione turistica in un contratto 3+2 è fuori norma e potrebbe far perdere i benefici fiscali al proprietario, in particolare il diritto all’agevolazione della cedolare secca ridotta al 10% o il risparmio IRPEF del 30%, oltre a esporlo a contenziosi legali con l’inquilino.
Qual è il contratto giusto per la sublocazione ai fini turistici?
Per chi ha necessità di affittare un immobile per brevi periodi o con finalità turistiche, è consigliato optare per un contratto di locazione 4+4 con clausola di sublocazione. Il contratto di locazione 4+4 a canone libero è una formula flessibile che consente al locatore di affittare un immobile per uso abitativo principale, con una durata iniziale di quattro anni, rinnovabile automaticamente per altri quattro, a meno che una delle due parti non invii una disdetta con preavviso. Questo tipo di contratto permette generalmente un maggiore margine di autonomia rispetto al 3+2, poiché non è soggetto ai limiti di canone fissati dagli accordi territoriali.
Il contratto 4+4 può includere una clausola di sublocazione per finalità turistiche, ma questa deve essere approvata e accettata dal locatore. In pratica, se il proprietario dà il consenso, l’inquilino può sublocare l’immobile, in tutto o in parte, a ospiti che intendono soggiornare per brevi periodi.
Aspetti fiscali e legali della sublocazione turistica
Avere una clausola di sublocazione a fini turistici comporta anche responsabilità fiscali per l’inquilino che subloca. In genere, l’inquilino deve dichiarare i redditi derivanti dalla sublocazione turistica e può essere soggetto a regimi fiscali specifici. È essenziale che l’inquilino si informi sulle normative locali e sulle tasse di soggiorno per turisti, oltre a dover registrare gli ospiti per motivi di sicurezza e controllo ad Alloggiatiweb, il portale della polizia di stato, e a comunicare i flussi all’ISTAT.
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Conclusioni:
Perché evitare la sublocazione turistica con un 3+2
Seguire la normativa sui contratti di locazione è cruciale per garantire sicurezza legale e fiscale. Utilizzare il contratto 3+2 per la sublocazione turistica è vietato e può portare a serie sanzioni. Affidarsi al contratto corretto per ogni tipo di locazione è essenziale per evitare rischi e proteggere i propri diritti di proprietario ed inquilino.