Quando si stipula un contratto di locazione, entrambe le parti, locatore e conduttore, si impegnano a rispettare i termini concordati, inclusa la durata del contratto. Tuttavia, possono emergere situazioni che rendono necessario il recesso anticipato da parte del conduttore. La legge italiana prevede che il conduttore possa recedere anticipatamente dal contratto di locazione in presenza di gravi motivi .
I motivi oggettivi che giustificano il recesso anticipato sono quelli indipendenti dalla volontà del conduttore e riguardano principalmente lo stato dell'immobile. Tra questi, possiamo includere:
I motivi soggettivi riguardano le condizioni personali del conduttore, purché abbiano una connotazione di oggettività e gravità. Alcuni esempi includono:
Per poter recedere anticipatamente, i gravi motivi devono essere sopravvenuti, cioè manifestarsi successivamente alla stipula del contratto, e imprevedibili al momento della firma, quindi emergere successivamente in maniera inattesa e non evitabile.
Se l'inquilino decide di recedere dal contratto di locazione prima della sua naturale scadenza, è tenuto a inviare una comunicazione di disdetta al locatore con un preavviso che rispetti i termini previsti dal contratto. Una volta inviata la disdetta, è obbligatorio notificare la risoluzione anticipata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data effettiva di cessazione del contratto. Questo adempimento è necessario per evitare sanzioni e garantire che la risoluzione del contratto venga correttamente registrata.
Il recesso anticipato dal contratto di locazione è un diritto del conduttore, ma può essere esercitato solo in presenza di gravi motivi, che devono essere documentati. Il conduttore deve comunicare i motivi al locatore, rispettando il preavviso previsto dal contratto o dalla legge.
Tuttavia, è possibile prevedere nel contratto di locazione una clausola di recesso libero, e quindi in assenza dei gravi motivi, se le parti sono d’accordo.